[A] Sulle conseguenze, in tema di validità della C.T.U., dell’omissione della comunicazione alle parti del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali. [B] Sul giudizio di comparazione cui è tenuto il giudice di merito nel caso in cui siano dedotti dalle parti reciproci inadempimenti anche in materia di Appalti pubblici. [C] Sugli obblighi posti in capo all’Amministrazione laddove il pagamento del compenso di un contratto d’Appalto pubblico (o di una prestazione d’opera professionale) sia stato subordinato al conseguimento del finanziamento da parte di un terzo e sui casi in cui essa può essere chiamata a rispondere per responsabilità contrattuale. [D] Sulla legittimità della clausola di c.d. copertura finanziaria con cui il pagamento del compenso di un contratto d’Appalto pubblico (o di una prestazione d’opera professionale) sia stato subordinato al conseguimento del finanziamento da parte di un terzo. [E] Sull’onere probatorio posto in capo all’Appaltatore che intenda chiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di aggiudicarsi altre gare d’Appalto. [F] Sulla possibilità di individuare un danno ex se per la Stazione Appaltante nel caso in cui dalla mancata ultimazione dei lavori sia sorta la necessità di affidarli ad una nuova impresa. [G] Sul danno risarcibile in materia di inadempimento contrattuale con particolare riferimento ai costi che ci sarebbero stati anche in ipotesi di corretto adempimento.
SENTENZA N. ****
[A] Giova rilevare come, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Tuttavia, l’omissione anche solo di una di simili comunicazioni non risulta essere, di ...